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La fiscalità: facciamo chiarezza!

Premessa – La “Riforma Fornero” aveva  previsto dal 1 gennaio 2013 la riduzione dal 40% al 27,5% della deducibilità del costo di auto utilizzate nell’esercizio d’impresa e nell’attività professionale. Il disegno di legge di Stabilità 2013 prevede un’ulteriore riduzione dal 27,5% al 20%. Tale riduzione riguarda anche i finti autocarri che non superano i parametri previsti dal provvedimento del 6 dicembre 2006.

Il provvedimento – Il provvedimento, protocollato col numero 2006/184192 e firmato dal direttore dell’Agenzia il 6 dicembre, aveva fissato i criteri con i quali “smascherare” i finti autocarri. Il provvedimento aveva individuato gli autocarri da trattare fiscalmente come vetture utilizzando i seguenti tre criteri: il codice di carrozzeria del veicolo deve essere “F0” (effe zero); il numero di posti deve essere di almeno quattro; il rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo (calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto) deve essere uguale o superiore a 180.

Classificazione
– Gli autocarri che rispondono a tutti e tre i criteri sono fiscalmente equiparati alle autovetture. Tutti i dati appena citati sono riportati sulla carta di circolazione, per cui tutti i possessori di vetture immatricolate come autocarri possono verificare se rientrano nella stretta. In particolare, il codice carrozzeria è visibile sul documento alla voce “J.2” e, nel caso sia “F0”, è accompagnato dalla dicitura “Furgone”.

Codici carrozzeria
– Il problema è che ci sono “finti autocarri” sulla cui carta di circolazione sono riportati codici di carrozzeria diversi: per esempio, i codici “G1” (furgone vetrinato) o addirittura “AF” (un codice non previsto per gli autocarri, che riguarda le vetture monovolume). Questo sembra dovuto soprattutto al fatto che negli anni passati, quando la possibilità di eludere il Fisco con i “finti autocarri” attirava molti clienti, alcuni operatori proponevano anche vetture classificate come autocarro in base a un’immatricolazione come esemplare unico (giustificata da una trasformazione, perlopiù limitata al montaggio di una grata divisoria tra abitacolo e bagagliaio e all’eliminazione della cintura di sicurezza posteriore centrale). Questa immatricolazione è effettuata da ogni ufficio provinciale della Motorizzazione, che poi compila i documenti seguendo una prassi che non è detto sia uguale dappertutto.

Trattamento fiscale – Indipendente dalla categoria di immatricolazione, i veicoli che rispettano tali requisiti sono da assoggettare al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 164 del Tuir. Alla luce delle novità portate dalla “Riforma Fornero” e dall’ulteriore stretta in arrivo nella legge di Stabilità anche tali vetture dal 2013 vedranno ridursi la percentuale di deducibilità dal 40% al 27,5% o perfino al 20%.

Deducibilità piena per l’auto strumentale

La forzatura del concetto di strumentalità porta a considerare tali solo quei veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata

Premessa – Vanno considerati veicoli “strumentali” solamente quelli “senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata”. Solo tali veicoli e quelli a uso pubblico godono della deducibilità piena.

Deducibilità piena – L’art. 164, comma 1, lett. a) del Tuir prevede la completa deducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Sono inoltre interamente deducibili i veicoli adibiti a uso pubblico.

Modalità di acquisto
– La deducibilità totale del costo dei mezzi che rientrano nelle categorie appena citate vale in caso di acquisto del mezzo di trasporto, in caso di leasing e, infine, in caso di noleggio. Pertanto, a prescindere dal modo in cui l’azienda possiede il bene, se si tratta di un mezzo di trasporto che rientra in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 164, comma 1, lett. a), del Tuir, la deducibilità dei costi inerenti il veicolo medesimo era ed è pari al 100%.

Auto strumentale – Circa il concetto di strumentalità, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta forzando in modo del tutto sproporzionato tale nozione. In particolare nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che vanno considerati quali veicoli “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” quelli “senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. Tale interpretazione è stata ribadita anche nelle CC.MM. 19 gennaio 2007, n. 1/E e 16 febbraio 2007, n. 11/E.

Limitazione – Tale interpretazione è stata fortemente criticata, in quanto non consente l’integrale deducibilità delle spese relative a veicoli il cui utilizzo ha, comunque, un collegamento, seppure non diretto, con la produzione dei ricavi. Infatti, circoscrivendo, ai fini della strumentalità, il concetto di “utilizzo” ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipenda direttamente dall’impiego del veicolo, si esclude la possibilità di dedurre tutti quei costi inerenti a un veicolo che, seppur indirettamente, è comunque necessario per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione di beni o servizi.

Irrilevanza di altre fattispecie – L’indeducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati per visitare i clienti è stata, peraltro, affermata dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 23 marzo 2007, n. 59/E, nella quale è stata sostenuta l’irrilevanza delle concrete modalità di organizzazione dell’attività dell’impresa addotte a giustificazione della necessità dell’utilizzo dei veicoli, quali l’assenza di locali destinati alla vendita, l’effettuazione delle prestazioni di vendita in forza di mandati di agenzia e l’utilizzo delle autovetture da parte del personale dipendente esclusivamente per svolgere le dette prestazioni di vendita. Nella C.M. 12 giugno 2002, n. 50/E è stato altresì chiarito che non sussiste il requisito della strumentalità nell’attività propria dell’impresa nel caso di autovetture, allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi d’impresa e utilizzate da una società operanti nel campo della mediazione immobiliare.

Deduzione dei costi per auto concesse in uso promiscuo

I limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere valgono anche per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti?

Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, l’art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR dispone che i relativi costi sono deducibili “nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta “.  Il limite di deducibilità verrà ridotto dal 90% al 70% a decorrere dal 2013 (soggetti “solari”).

Nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere.

Esempio:
Un’autovettura dal costo di 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro. Analogo discorso per leasing e noleggio.

Fonte: Studio RomanelloShare

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